Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
E` espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
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Con la espressione « mezzo mese » si intende il termine di quindici giorni.
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Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
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Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.
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costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale
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Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
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Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
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Con le espressioni « otto giorni » o « quindici giorni » s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
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Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.
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Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
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Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
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La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
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Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
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La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
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Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per
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con gli effetti di una cessione ordinaria.
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L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire
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Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le
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Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei
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il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
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Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e
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con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
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interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
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con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
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L'accettazione è scritta sulla cambiale. E` espressa colla parola « accettato », « visto » o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La
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con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.
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Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento
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Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto: 1° che il duplicato inviato per
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accompagnata da quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è
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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a
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Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per
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Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento
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che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i
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dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto
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persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.
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Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in
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Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati; 2
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Trascorso il termine indicato nell'articolo 89 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più
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manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in
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accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3° in caso di fallimento del traente di
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breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta
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In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti